STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

LAB@ PROGETTI EDUCATIVI PER L’AUTISMO E DISABILITA’ DELLO SVILUPPO APS

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

  1. E’ costituita l’Associazione denominata 

“Lab@ Progetti Educativi per l’Autismo e Disabilità dello Sviluppo APS”

con sede in via Jussi 194/B, nel Comune di San Lazzaro di Savena.

Il trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporta modifica statutaria.

  1. L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. 

ART.2 –  SCOPO E OGGETTO SOCIALE

  1. L’Associazione è apolitica ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. 
  2. L’Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati, loro familiari ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
  3. L’Associazione opera con la finalità di sostenere le famiglie italiane ed immigrate, in particolar modo quelle in cui sono presenti minori con difficoltà e/o disabilità, attraverso l’ascolto, l’aggregazione e l’educazione degli stessi, facilitando nel contempo, nel caso fosse necessario, l’utilizzazione dei servizi sociali del territorio e proponendosi quale centro di educazione permanente e partecipazione civile complementare ed esterno alle strutture scolastiche ed ai centri sociali.
  4. Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 di cui alle lettere a)-d)-l).
  5. L’Associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:
  1. interventi educativi comportamentali per bambini e ragazzi con Autismo e Disabilità dello Sviluppo, secondo i principi e metodologie dell’analisi del comportamento;
  2. insegnamento di competenze specifiche in diverse aree dello sviluppo, supporto delle abilità didattiche di base collegate alle diverse materie scolastiche, potenziamento delle abilità comunicative, sociali e di apprendimento all’interno dei contesti individuali e di gruppo;
  3. formazione per famiglie, operatori, docenti, enti, associazioni e scuole nell’ambito dell’analisi del comportamento;
  4. consulenze e supervisioni per studenti con formazione specifica in analisi del comportamento;
  5. intervento in ambito scolastico, per  la scuola dell’infanzia e primaria: percorsi di educazione sociale e relazionale, percorsi sui disturbi e difficoltà di apprendimento, sull’iperattività e difficoltà di attenzione, autismo, sportello d’ascolto, corsi di formazione ed aggiornamento dei docenti, sostegno al personale docente, supporto ai genitori; per le scuole secondarie di primo e di secondo grado: percorsi di educazione alla relazione e promozione di abilità psico-sociali, percorsi di educazione sessuale ed affettiva, percorsi di educazione alla salute del corpo e della mente, ottimizzazione delle strategie didattiche ed educative, sportello d’ascolto;
  6. organizzazione di seminari, incontri, convegni, conferenze, dibattiti aperti, workshop, campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, aperti anche ai non iscritti, volti alla diffusione dell’analisi del comportamento e delle buone pratiche socio-educative nel territorio, anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
  7. sostegno alla genitorialità ed alla famiglia, sportelli di ascolto e informativi rivolti a  famiglie;
  8. studio e ricerca nell’ambito dell’analisi del comportamento per la promozione del benessere psicologico;
  9. elaborazione e gestione dei servizi di sostegno, educazione ed integrazione nel territorio, quali doposcuola, laboratori di manualità, sostegno scolastico ed extra scolastico, servizi educativi territoriali;
  10. pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo e scientifico-culturale (giornali, riviste, libri, opuscoli informativi) attinente allo scopo sociale;
  11. collaborazione con enti, fondazioni, associazioni, istituzioni, organizzazioni o altri organismi pubblici o privati;
  12. altre attività direttamente o indirettamente connesse con quelle previste dallo scopo sociale.
  13. Ogni altra attività di interesse generale che possa concorrere al perseguimento degli scopi statutari.
  1. L’Associazione può altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e   limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
  2. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generali, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
  3. L’Associazione deve avvalersi in modo prevalente di volontari, sia soci che non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
  5. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile dei terzi.

ART.3 – SOCI

  1. Sono associati tutte le persone fisiche che sono state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne condividono gli scopi e   accettano   e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni degli organi dell’Associazione, e che versano ogni anno la quota associativa;
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, pertanto i soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta; il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato.

      Questi può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

  1. Ci sono tre categorie si soci:
  1. Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annuale stabilita dall’assemblea;
  2. Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  3. Benemeriti: sono persone nominate dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
  1. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  2. La quota associativa non è trasmissibile a nessun titolo e non è legata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART.4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. Ogni associato purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa, nonché, se di maggiore età ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sull’attività dell’Associazione, di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART.5 – RECESSO ED ECLUSIONE DEL SOCIO

  1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o ritarda di oltre un mese il pagamento della quota associativa annua, o nel versamento di eventuali quote supplementari, può essere escluso dall’Associazione.
  3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo e/o nocumento al buon andamento sociale.
  4. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. Nella prima Assemblea successiva, la stessa, esprimerà il proprio giudizio finale ed insindacabile sull’argomento.

ART.6 – ORGANI SOCIALI

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Presidente.
  1. Tutte le  cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART.7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, e che non siano sospesi per cause disciplinari.
  2. Per i soci minori di età, il diritto di votare   in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
  3. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria dal Presidente, o da chi ne fa le veci, per l’approvazione del bilancio sociale, con avviso scritto, anche via mail o sul proprio sito internet, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contiene l’ordine del giorno dei lavori.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta, con motivazione scritta, da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  5. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 

ART.8 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea ordinaria:
  1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  4. Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  5. Approva l’eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;
  6. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. Delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto dal suo esame dal Consiglio Direttivo.
  1. L’Assemblea straordinaria:
  1. Delibera sulle modifiche   dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
  2. Delibera lo scioglimento dell’Associazione;
  3. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART. 9 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione, con il voto favorevole, in proprio o per delega, della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente; non è ammessa la delega per i membri del consiglio direttivo.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e di quelli rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno;
  4. L’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione   dell’Associazione, approva con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto; per eventuali modifiche statutarie invece occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
  5. L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc), a condizione che:
  1. Sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

ART.10 – VERBALIZZAZIONE

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea, sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.
  2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
  3. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, assegnando ad uno di essi la funzione di Tesoriere.
  4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  6. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed i suoi componenti sono eletti senza limiti di mandato, purchè venga assicurata la rotazione delle cariche sociali.
  7. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta almeno da 3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta all’anno. E’ convocato mediante lettera o mail contenente l’ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  8. L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.
  9. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
  10. Il Presidente ed il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
  11. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza), a condizione che:
  1. Il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  2. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari   oggetto di verbalizzazione;
  3. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  5. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art.12 – COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che  può anche delegare a qualcuno dei suoi membri)  nell’ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall’Assemblea.
  2. La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

  1. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea;
  2. Attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  3. Delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
  4. Predispone le bozze del Bilancio di esercizio ed eventualmente del Bilancio sociale di cui all’art.14, documento di carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  5. Stabilisce l’ammontare delle quote che i soci debbono versare annualmente entro il 7 gennaio di ciascun anno e comunque prima dell’inizio della frequenza delle attività dell’associazione; 
  6. Stabilisce i criteri per i rimborsi agli associati ed ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  7. Designa i collaboratori preposti alle varie attività;
  8. Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  9. Delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, salve le attribuzioni dell’Assemblea come previste dall’art.5.

Art.13 – PRESIDENTE

  • Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio;
  • Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
  • Convoca l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art.14 – ORGANO DI CONTROLLO

  • Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
  • L’organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
  • Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
  • Qualora i membri dell’organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tale fine nominato un soggetto incaricato.

Art.15 – PATRIMONIO ED ENTRATE

  • L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  • L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
    1. Quote e contributi degli associati;
    2. Contributi di privati e sponsor;
    3. Eredità, donazioni e legati;
    4. Altre entrate compatibili con la normativa in materia.

Art.16 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

  • Entro il 31/12 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30/04 dell’anno successivo per la definitiva approvazione.
  • L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
  • Il bilancio è depositato presso la sede sociale dell’Associazione, almeno 20 giorni prima della convocazione dell’Assemblea, e può essere consultato da ogni associato.
  • Laddove   ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30/04 dell’anno successivo per la definitiva approvazione.

Art.17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  • L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso solamente dall’Assemblea con le modalità di cui all’art.9 e comunque secondo le norme del Codice Civile.
  • L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione che residua dalla liquidazione stessa nei limiti di cui al comma seguente.
  • In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

  • Tutte le eventuali controversie tra i Soci, tra questi e l’Associazione e tra gli organo dell’Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L’arbitrato avrà sede in Bologna, e l’arbitro giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art.19 – NORME DI RINVIO

  • Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore ( e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

San Lazzaro di Savena, 29/09/2020